Il chiarimento ministeriale
La Legge di Stabilità 2015 ha apportato delle novità all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. Accanto alle fattispecie già contemplate dalla disposizione (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica”), è stato inserito, con effetto 1° gennaio 2015, il riferimento
ai “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.
In tema di cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al
primo, di cui al comma 7 dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 ha chiarito che affinché torni applicabile il sistema di reverse charge non risulta necessario che i beni in esame siano inutilizzabili rispetto alla originaria destinazione, ma è sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo, quindi, in qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del pallet nuovo.
Attenzione
Ne consegue che in tal caso non è richiesta, come invece accade per le cessioni di rottami, la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. In questo caso è sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Più nel dettaglio, il legislatore con la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo” ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in considerazione del fatto che i pallets, essendo normalmente sottoposti al trasporto, magazzinaggio, selezione, ecc, sono di fatto beni recuperati ad un ciclo di utilizzo successivo al primo.
Esempio
Se il pallet viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata, torna applicabile il nuovo reverse charge interno di cui all’art. 74, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015?
Ancorché la Circolare n. 14/E/2015 non abbia fornito una risposta puntuale al quesito in esame si ritiene che nel caso in esame si sia in presenza di un’operazione accessoria alla cessione principale della merce (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972). Conseguentemente si ritiene, ancorché si auspica un chiarimento ministeriale, che nel caso in esame torni applicabile l’IVA nei modi ordinari senza applicazione del reverse charge. Infatti, il pallet seguirà il medesimo trattamento riservato alla merce.
Profili operativi
Nel caso in esame (sempre che vengano rispettati i dettati normativi):
- la cessione di tali beni avviene senza l’applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che sarà il cessionario soggetto passivo IVA, ad assolvere l’imposta mediante l’integrazione della fattura (reverse charge);
- qualora, tali cessioni avvengano nei confronti di cessionari privati le stesse saranno, invece, assoggettate da parte del cedente ad IVA con le regole ordinarie.
Obblighi in capo al cedente soggetto passivo IVA | Il cedente procede nel modo seguente:
AttenzioneNel caso in cui il cedente rientri nel regime dei minimi, per le cessioni soggette a reverse charge interno (come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.), dovrà eme ttere fattura indicando all’interno della stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque applicare l’IVA (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E). |
Obblighi in capo al cessionario soggetto passivo IVA | Il cessionario procede nel modo seguente:
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Profili sanzionatori
La Circolare n. 14/E/2015 fa salvi, quindi, senza applicazione di sanzioni, i comportamenti tenuti dai contribuenti, ancorché errati, fino alla data di pubblicazione della Circolare stessa, quindi, dal 1° gennaio al 27 marzo 2015.
Ciò premesso si rileva, comunque, che in via generale per l’errato reverse charge è prevista la sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258, per il cessionario o il committente che non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile.
La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone però il pagamento.
In deroga alle anzidette disposizioni, è tuttavia previsto che, anche se
l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258,00.
Inoltre, sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni e dell’imposta entrambi i soggetti tenuti all’applicazione del reverse charge:
- nel caso in cui il cedente o il prestatore abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta);
- nel caso in cui l’imposta sia stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore (sanzione pari al 3% dell’imposta).
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 7;
- Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 629;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 27 marzo 2015 n. 14/E;
- Agenzia delle Dogane, Nota 20 aprile 2015, n. 46452/RU.