Con la Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito taluni aspetti della nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, modificata – com’è noto – dall’art. 1, comma 637 , della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). I tributi interessati dall’ampliamento temporale del ravvedimento – ora possibile fino alla scadenza dei termini di accertamento – sono quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, comprese l’Irap e le addizionali regionale e comunale all’Irpef. La circolare, inoltre, esamina le diverse misure della sanzione ridotta applicabile in virtù delle nuove disposizioni.
Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle novità che caratterizzano ora l’istituto.
Il “NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO | |
AMBITO TEMPORALE | Ora è possibile ricorrere al ravvedimento operoso fino alla scadenza dei termini di accertamento; quindi non più – come prevedeva il regime previgente – entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione.
AttenzioneLa nuova regola si applica anche nei casi in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Altri atti impositivi Il ravvedimento è invece precluso nelle ipotesi di avvenuta notifica al contribuente di atti di liquidazione, avvisi di accertamento o comunicazioni di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Tributi interessati dall’ampliamento temporale Sono i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, comprese l’Irap e le addizionali regionale e comunale all’Irpef. |
MISURA delle SANZIONI | Le sanzioni sono ridotte come evidenziato nel prospetto che segue. |
Di seguito si riportano le indicazioni del sito dell’Agenzia delle Entrate:
La sanzione ridotta è pari:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).