La dichiarazione IRAP 2015 risente delle novità che hanno interessato l’imposta nel corso dello scorso anno. Tra le altre, si segnalano i nuovi importi di alcune deduzioni forfetarie, la nuova
deduzione, fino a 15.000 euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno a incrementare la base occupazionale.
Inoltre debutta la possibilità di trasformare l’eccedenza di deduzione dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) evidenziata nel modello Unico in credito d’imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13206
Le novità della dichiarazione di quest’anno
Con il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 13206 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il modello IRAP 2015 da utilizzare per il periodo d’imposta 2014.
Tra le novità più importanti del modello IRAP 2015 si segnala:
- la deduzione, fino a 15.000 euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno a incrementare la base occupazionale;
- l’incremento della deduzione forfetaria per ogni dipendente a tempo indeterminato: la deduzione base passa da 4.600 a 7.500 euro ovvero, per le donne e i lavoratori con meno di 35 anni, da 10.600 a 13.500 euro. Invece, la deduzione “maggiorata” per le assunzioni nel sud Italia è incrementata da 9.200 euro a 15.000 euro (per donne e lavoratori under 35, si sale da 15.200 a 21.000 euro);
- l’incremento della deduzione forfetaria scaglionata in funzione della base imponibile per imponibili non superiori a 180.759,91 euro, la deduzione passa da 7.350 a 8.000 euro;
- la possibilità di trasformare l’eccedenza di deduzione dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) evidenziata nel modello Unico in credito d’imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo;
- la possibilità, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, di esprimere l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali, direttamente con la dichiarazione e non più tramite apposita comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si effettua la scelta.
Ulteriori piccoli ritocchi si segnalano nel frontespizio della dichiarazione.
Deduzione per assunzioni di dipendenti
La legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 132 , legge n. 147/2013) ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti IRAP (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, primo comma , lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.
In particolare, la deduzione compete a condizione che:
- vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente e sussista, quindi, una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.
Attenzione
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.
Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Attenzione
La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.
La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
Ai fini del calcolo, la deduzione compete in misura pari al minore tra:
- il minore dei seguenti importi:
- il costo effettivo del personale neoassunto;
- valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
- l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, primo comma , lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali e quelli non residenti (art. 3, comma 1, lettera e) D.Lgs. n. 446/1997), oltre che in caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico.
Compilazione del modello
Nella dichiarazione la deduzione trova posto nel Quadro IS, rigo IS6.
Il rigo si compone di due colonne; in particolare:
- nella colonna 1 va indicato il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione;
- nella colonna 2, va indicato l’importo della deduzione.
Deduzione forfetaria per dipendenti
Nel 2014 sono aumentate le deduzioni forfetarie previste per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza a tutti i soggetti passivi, esclusi le Amministrazioni pubbliche, e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Nella tabella che segue si riportano gli importi validi per la dichiarazione di quest’anno.
Fattispecie |
Deduzione standard |
Deduzione per lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni |
Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta |
7.500 euro |
13.500 euro |
Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (*) |
15.000 euro |
21.000 euro |
Nota (*) |
La deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis.
Compilazione del modello
Per le deduzioni di cui sopra occorre utilizzare il rigo IS2.
In particolare:
- nella colonna 1 va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni;
- nella colonna 2 va indicato l’importo della deduzione più elevata (15.000 o 21.000 euro) già ricompresa nella colonna 4;
- nella colonna 3 va indicato l’importo della deduzione riferita ai lavoratori agricoli già ricompresa nella colonna 4;
- nella colonna 4 va indicato l’importo delle deduzioni corrispondenti.
Deduzioni forfetarie
A partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2013 gli importi delle deduzioni sono i seguenti (art. 1, commi 484 e 485, legge 24 dicembre 2012, n. 228):
Base imponibile (in euro) |
Deduzione |
Da 0 a 180.759,91 |
8.000 |
Da 180.759,91 a 180.839,91 |
6.000 |
Da 180.839,91 a 180.919,91 |
4.000 |
Da 180.919,91 a 180.999,91 |
2.000 |
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, sempre a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2013, l’importo delle deduzioni è il seguente:
Base imponibile (in euro) |
Deduzione |
Da 0 a 180.759,91 |
10.500 |
Da 180.759,91 a 180.839,91 |
7.875 |
Da 180.839,91 a 180.919,91 |
5.050 |
Da 180.919,91 a 180.999,91 |
2.625 |
Compilazione del modello
La deduzione va indicata nel Quadro IQ, al rigo IQ65, proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ60, colonna 3 (al netto degli importi dei righi IQ61, IQ62, IQ63 e IQ64).
Invece, nel Quadro IS, rigo IS42, colonna 3, va indicata la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dai GEIE di cui al rigo IS42, colonna 2.
La ripartizione proporzionale dell’ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ60, colonna 3 (al netto degli importi dei righi IQ61, IQ62, IQ63 e IQ64) e IS42, colonna 2, sono di segno positivo.
Attenzione
Tale deduzione spetta a condizione che l’importo di rigo IQ60, colonna 3, aumentato (o diminuito) della quota del valore della produzione attribuita dai GEIE di cui alla colonna 2 del rigo IS42 (e al netto degli importi di righi IQ61, IQ62, IQ63 e IQ64) non superi euro 180.999,91.
Credito imposta per eccedenza ACE
L’art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 19 D.L. n. 91/2014, dispone che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computata quale credito d’imposta Irap, in alternativa al riporto a nuovo nei periodi d’imposta successivi come quota deducibile dell’imponibile Ires/Irpef.
Il credito va calcolato applicando all’eccedenza le aliquote d’imposta Ires o Irpef e va poi diviso in cinque rate annuali di pari importo per abbattere l’imposta regionale.
Compilazione modello
Per tener conto della suddetta disposizione è necessario compilare il Quadro IR, rigo IR22, del modello IRAP.
In particolare, va indicato:
- in colonna 1, la quota (pari a un quinto dell’importo indicato nella colonna 5 del rigo IS85) del credito d’imposta utilizzata in diminuzione dell’IRAP, derivante dalla trasformazione dell’eccedenza ACE;
- in colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello UNICO 2015 utilizzati a scomputo dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, fino a concorrenza dell’imposta di cui al rigo IR21.
Attenzione
Non devono essere riportati nel rigo IR22 i crediti utilizzati in compensazione con il modello F24. Per maggiori informazioni relative ai crediti d’imposta utilizzabili ai fini IRAP, si rinvia alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2015.
Opzione imprese individuali e società di persone
Le persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir e le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.
L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta.
Attenzione
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, a seguito delle novità introdotte dal decreto di Semplificazione fiscale (D.Lgs. n. 175/2014 ), deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (in precedenza, invece, andava fatta entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si effettuava la scelta).
Pertanto, per comunicare l’opzione per il periodo d’imposta 2015, occorre, dunque, barrare, nel Quadro IS, la casella “opzione” del rigo IS35.
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata.
A decorrere dal periodo d’imposta 2015, la revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l’opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d’imposta 2015, occorre barrare la casella “revoca” del rigo IS35.