L’estensione del reverse charge ad opera della finanziaria 2015 è stata oggetto di una recente circolare dell’AE che ha chiarito alcuni punti dubbi.
La questione può riguardare tutti i contribuenti qualora ricevano prestazioni che riguardano edifici. Compreso il servizio di pulizia.
NB E’ fin da subito importante evidenziare che la sanzione per aver applicato erroneamente il regime di reverse charge può essere di molto superiore al caso opposto, quando al contrario si è applicata l’IVA ad un’operazione soggetta a reverse charge.
La nuova lett. a-ter) del comma 6 art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’assoggettamento al regime dell’inversione contabile delle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il reverse charge (ovvero inversione contabile) da un punto di vista soggettivo torna applicabile nei casi in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente siano soggetti passivi IVA.
La circolare ha chiarito che le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da contribuenti minimi sono escluse dall’applicazione del reverse charge. Invece, tale meccanismo tornerà applicabile in merito agli acquisti di beni o servizi effettuati da tali soggetti, i quali dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
E’ poi stato chiarito il concetto di edificio ai fini fiscali nei seguenti termini:
qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome
Conseguentemente, il Legislatore ha inteso limitare la norma ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili, quindi, con esclusione degli impianti industriali.
Sempre la Circolare in esame ha precisato che la norma si riferisce:
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sia ai fabbricati ad uso abitativo, sia a quelli strumentali ivi compresi quelli di nuova costruzione;
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alle parti degli edifici stessi, come ad esempio il singolo locale di un edificio;
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agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;
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alle “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Rimangono, invece, esclusi dalla definizione di edificio, quindi, senza applicazione del reverse charge:
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i terreni e parti del suolo;
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parcheggi;
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piscine e giardini, ecc.,
salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Allo scopo di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici rientranti nel nuovo meccanismo di reverse charge si deve fare riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Prestazioni relative ad edifici |
Codici ATECO 2007 in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno a seguito dei chiarimenti contenuti nella CM n. 14/E/2015 |
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici |
AttenzioneSulla base di quanto riportato all’interno della circolare n. 14/E/2015 non vengono contemplate le seguenti prestazioni di pulizia (quindi, per le tipologie di pulizie di seguito riportate non torna applicabile il reverse charge interno): |
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici |
43.11.00: demolizione. Rientra, quindi, nel reverse charge la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio impianti industriali. |
Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici |
EsempioManutenzione di caldaia |
Servizi di completamento relativi ad edifici |
AttenzioneIl documento di prassi in esame ha chiarito che rientra nel reverse charge anche il rifacimento della facciata di un edificio, invece, non torna applicabile in caso di preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 43.12 |
Risulta opportuno evidenziare che i soggetti passivi che effettuano le prestazioni indicate nella tabella che precede sono tenuti ad applicare il meccanismo del reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile o meno, quindi, non si deve prendere a riferimento il fatto che il soggetto svolga un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Riportiamo un sunto dell’art. Apparso oggi sul Sole24Ore in merito alla prevalenza del reverse charge rispetto a plafond e iva per cassa.
Il reverse-charge “prevale” su plafond e Iva per cassa
(Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2015, pag. 34, di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri )
Dalla lettura della circolare 14/E/2015Apri in altra finestra , emerge che il meccanismo del reverse charge – così come riformulato, con effetto dal 1° gennaio di quest’anno, dalla legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190Apri in altra finestra) – prevale sugli altri istituti. In particolare, esso opera anche in presenza di utilizzo del plafond degli esportatori abituali e in caso di operazioni soggette all’inversione contabile, effettuate dai soggetti che rientrano nel regime dell’Iva per cassa. Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, infatti, il richiamato documento di prassi afferma che in relazione alle operazioni di cui all’articolo 17, sesto commaApri in altra finestra, del D.P.R. 633/72 “non potrà essere utilizzato il plafond”.
STUDIO PALANCA