Spesometro 2015

L’art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta (c.d. “spesometro”).

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Sono esentate dalla comunicazione le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura di importo inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’IVA.

L’obbligo di comunicazione riguarda quindi:

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;

2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA;

3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

In deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni per le quali si è emessa la fattura, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, disciplinato dall’art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 695/1996 è possibile indicare nella comunicazione il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).

L’altra deroga, che consentiva ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, di comunicare solo quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa, è venuta meno nel 2014. A partire dal 2014 (spesometro da inviare nel 2015) tale deroga non opera più e dovranno quindi essere comunicate tutte le fatture emesse, indipendentemente dall’importo.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
le importazioni,
le esportazioni indicate all’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972,
le operazioni intracomunitarie,
quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria
e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, primo e secondo comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità). L’obbligo è invece previsto per le pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato della legge n. 398/1991.

Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (esclusi dall’invio della comunicazione per il 2012 e il 2013) dal 2014 sono anch’essi obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate da fattura elettronica.

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

a) anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;

c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;

d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;

e) per gli operatori che si avvalgono dell’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300,00 euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;

f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono invece:

a) anno di riferimento;

b) codice fiscale del cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale:

1) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

d) i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.

Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

a) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;

b) il numero delle operazioni aggregate;

c) l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

d) l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;

e) l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

f) l’importo totale delle note di variazione;

g) l’imposta totale sulle operazioni imponibili;

h) l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

CASI PARTICOLARI

Attività in contabilità separata – Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 633/1972, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori – Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura – Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate – Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio – L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Leasing – Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla comunicazione per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo spesometro.

Operazioni in applicazione del regime IVA del margine – Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci – In considerazione dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione di importazioni, esportazioni, cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, poiché sono già acquisite tramite i modelli INTRA.

Schede carburante – Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza – Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.

Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive – Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

a) nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

b) se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

Per i dati riferiti al periodo d’imposta 2014, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata:

entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA mensile

entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale

entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).

Lascia un commento