La legge di stabilità 2015 n. 190/2014 in Gazzetta Ufficiale il 29/12/14 ha inserito alcuni nuovi casi di reverse charge iva.
Si elencano brevemente le nuove ipotesi e le relative diciture da esporre sui documenti:
1. prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici;
inversione contabile ex art. 17 comma a-ter)
2. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
inversione contabile ex art. 17 comma d-bis)
3. cessioni di gas ed energia elettrica a soggetto passivo rivenditore;
inversione contabile ex art. 17 comma d-quater)
4. cessioni di beni a favore di ipermercati, supermercati e discount alimentari; *
inversione contabile ex art. 17 comma d-quinquies)
5. cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di enti pubblici;
inversione contabile ex art. 17 ter
6. bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
inversione contabile ex art. 74 comma 7).
* Il punto n. 4 rimane sospeso fino all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Entrata in vigore: 01/01/2015
L’effetto di tali modifiche porta all’applicazione del già conosciuto sistema dell’inversione contabile anche alle operazioni elencate. L’emissione della fattura avverrà senza applicazione dell’imposta e integrata da parte del ricevente. Questi dovrà registrare il documento sia fra gli acquisti che fra le vendite.
La fattura dovrà recare gli estremi della norma e il termine “inversione contabile” o “reverse charge”, secondo le diciture indicate in precedenza per le varie ipotesi.
In merito al punto 1, si evidenzia che le prestazioni indicate sono soggette all’inversione solo quando eseguite su edifici.
In merito al punto 5 (c.d. split payment), per gli interessati è stata riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso iva sia annuale che trimestrale.
Ulteriori chiarimenti e la eventuale data di inizio del reverse charge per le cessioni a favore di ipermercati, supermercati e discount alimentari saranno comunicati in seguito.