Prima rata IMU e TASI 2015 (Approfondimento)

Scadenziario

Prima rata IMU e TASI 2015
Tipologia di tributo Ambito soggettivo Modalità di versamento Scadenza 1a rata 2015
IMU Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali F24 o bollettino di c/c/p 16 giugno 2015*
TASI Possessore/utilizzatore dell’immobile F24 o bollettino di c/c/p 16 giugno 2015*
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  • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU e TASI per il 2015 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2015 anche per il pagamento della prima rata 2015;
  • risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2015) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2015 fino al 28 ottobre 2015.

Segue l’approfondimento sul versamento IMU e TASI 2o15.

Le novità 2015 in tema di IMU e TASI

IMU

L’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (c.d. Piano casa), con effetto dal 2015, in materia di IMU ha stabilito:

  • la soppressione della facoltà per i Comuni di qualificare come abitazione principale l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Attenzione

Con l’interrogazione parlamentare del 23 aprile 2015 (n. 5-05399) è stato chiarito che “…, ferma restando la disponibilità ad emanare un apposito documento di prassi amministrativa, l’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014 delimita chiaramente l’ambito di operatività della norma di favore limitandone gli effetti ai soggetti “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”, escludendo così coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano…”. (Per approfondimenti si veda il Commento 26 maggio 2015 n. 735).

TASI

L’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 (c.d. Piano casa) ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Attenzione

Le imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi.

Ambito soggettivo ed oggettivo ai fini IMU e TASI

IMU Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
TASI È tenuto al versamento della TASI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), nonché quelle edificabili come definite ai fini IMU.Nel caso in cui vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:

  • il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
  • l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nei casi in cui il Regolamento comunale nulla preveda sulla quota a carico dell’occupante, quest’ultimo dovrà versare il tributo nella misura minima del 10%. In caso di immobile locato l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. L’imposta determinata deve, poi, essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante (tale chiarimento è stato fornito con una delle risposte fornite dal MEF il 3 giugno 2014 e disponibili sul sito www.finanze.it);
  • in caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nello stesso anno la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.


Multiproprietà e centri commerciali integrati
(art. 1, comma 674 della L. n. 147/2013): il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

Immobili in leasing (art. 1, comma 672 della L. n. 147/2013): così come accade per l’IMU, nel caso di immobile oggetto di contratto di leasing, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Inoltre, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Immobili esclusi/esenti dall’IMU 2015

Abitazione principale e relative pertinenze Come noto dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Attenzione

Si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.

Rimangono soggette ad IMU, ancorché abitazioni principali, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comprese le pertinenze), per meglio dire le abitazioni signorili, le ville, i castelli e gli immobili di pregio.

Per le abitazioni principali “di lusso” anche per il 2015 continua a trovare applicazione la detrazione di Euro 200. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Invece, è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.

Assimilazioni al concetto di “abitazione principale” Il Comune con proprio regolamento può assimilare all’“abitazione principale” l’unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
  • concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale”. L’assimilazione opera alternativamente:
    1. per la sola quota di rendita fino ad Euro 500;
    2. se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore o uguale ad Euro 15.000 annui;

e si applica limitatamente ad un solo immobile.

Attenzione

Come anticipato l’art. 9-bis , D.L. n. 47/2014, intervenendo sull’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti ed iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Altre tipologie di immobili per le quali l’IMU non torna applicabile È stato confermato che l’IMU non si applica:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Terreni montani Il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 ha stabilito, che a regime l’esenzione IMU disciplinata dall’art. 7, comma 1 , lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992 torna applicabile:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (si veda elenco comuni italiani dal 1° gennaio 2015 http://www.istat.it/it/archivio/6789);
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
Fabbricati rurali strumentali Dal 2014, a seguito della Legge di Stabilità 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali. Conseguentemente dal 2014:

  • fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, non adibiti ad abitazione principale: tassazione secondo le regole ordinarie previste per le altre tipologie di fabbricati;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, adibiti ad abitazione principale: esclusione da tassazione;
  • fabbricati rurali strumentali: esenti da tassazione.
Fabbricati costruiti e destinatati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice Così come stabilito dall’art. 2 del D.L. n. 102/2013, dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Altri immobili esenti da IMU Rimangono esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili di cui all’art. art. 7, 1° comma , lett. b), c), d), e), f ), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
Attenzione

Con riferimento agli enti non commerciali nel caso in cui l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Riduzioni ed esenzioni ai fini TASI 2015

Eventuali riduzioni ed esenzioni possono essere previste dal Comune e individuate con proprio regolamento (di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 ) individua i casi in relazione ai quali le riduzioni e/o le esenzioni possono essere previste (comma 679, art. 1 , Legge n. 147/2013):

  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo.

Inoltre, come previsto dal comma 682, dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, il Comune può inoltre prevedere riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

In merito ai casi di esenzione dalla TASI, l’art. 1, comma 3 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 ha introdotto (richiamando anche l’art. 7, comma 1 , lett. b), c), d), e), f) e i), D.Lgs. n. 504/1992) nuove ipotesi di esenzione (che si aggiungono a quelle prevedibili tramite regolamento del Comune) per:

  • immobili dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del Ssn, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  • fabbricati della Santa Sede individuati negli artt. 1316 del Trattato Lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929 ;
  • fabbricati di Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali l’esenzione è prevista da trattati internazionali;
  • fabbricati della categoria E;
  • fabbricati destinati ad uso culturale (art. 5-bis , D.P.R. n. 601/1973), come musei, biblioteche, archivi;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e di culto, ecc.
Attenzione

Sul punto si fa presente che l’esenzione è riconosciuta esclusivamente per le attività svolte con modalità non commerciali. Se l’uso è promiscuo (istituzionale e commerciale), l’esenzione spetta solo per la parte destinata all’attività non commerciale.

Casi particolari: Base imponibile IMU e TASI
Tipologie di immobili Base imponibile
Fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ) La base imponibile sia ai fini IMU che TASI è ridotta del 50%.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni La base imponibile sia ai fini IMU che TASI è ridotta del 50%.

Attenzione

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 , rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Fabbricati di categoria D privi di rendita posseduti da imprese e distintamente contabilizzati Il valore è pari all’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con decreto. Per il 2015 si prenda a riferimento quanto stabilito dal D.M. 25 marzo 2015 .
Aree fabbricabili Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Attenzione

Così come ricordato dalla Circolare n. 3/DF/2012 non sono considerati fabbricabili (anche se classificati come tali nel piano regolatore del Comune) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali siano esercitate attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Inoltre, per terreni agricoli si intende quei terreni adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Codice civile, anche se non coltivati, quindi, anche se il terreno è lasciato a riposo.

Terreni agricoli

Attenzione

Tale regola vale unicamente ai fini IMU, in quanto ai fini TASI i terreni agricoli sono esclusi da tassazione.

  • Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
  • Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella Previdenza agricola il moltiplicatore, nel 2015, è pari a 75 (110 fino al 2013).
Attenzione

Rimane anche per il 2015 l’agevolazione concessa ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti: essi sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
– del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino ad Euro 15.500;
– del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino ad Euro 25.500;
– del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino ad Euro 32.000.

 

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