SANZIONI
Il ravvedimento operoso 2015
Con la circolare n. 15 dell’11 maggio 2015, anche Assonime è intervenuta sul tema del nuovo ravvedimento operoso, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015.
Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti possono ravvedersi (ottenendo quindi uno sconto sulle sanzioni) in merito agli errori relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate senza più alcun limite temporale e fino a quando non vengano raggiunti da un formale atto di accertamento o di liquidazione: l’inizio dell’attività di verifica degli organi accertatori non rappresenta più una causa ostativa.
Assonime, nella sua circolare, mette in evidenza alcuni aspetti:
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il ravvedimento operoso, anche nella sua nuova versione, non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e “ravvedute”);
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è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui la violazione commessa dal contribuente sia stata già contestata o questi ne sia venuto a conoscenza a seguito di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento, ad esclusione dei casi in cui siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti somme dovute ai sensi della liquidazione delle imposte e controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono però l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento;
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il ravvedimento richiede ai contribuenti di considerare autonomamente le singole violazioni commesse ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, senza poter fruire dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997;
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non è ammesso il versamento rateizzato delle somme dovute;
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resta non ravvedibile la violazione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Violazione |
Limite temporale |
Riduzione sanzioni |
Mancato versamento del tributo o di un acconto |
Per i primi 15 giorni (cd. ravvedimento sprint) |
Sanzione definita in misura pari a 0,2% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno dalla data della violazione |
1/10 del minimo |
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Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate) |
Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. |
1/9 del minimo |
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti |
Entro il termine presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore. |
1/8 del minimo |
Errori/omissioni formali e sostanziali, compresi omessi versamenti (Solo tributi amministrati da Agenzia entrate) |
Entro termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore. |
1/7 del minimo |
Oltre termine presentazione dichiarazione relativa anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. |
1/6 del minimo |
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Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (possibilità di scegliere i rilievi da ravvedere e impugnare in commissione gli altri). |
1/5 del minimo |