Contabilità semplificata “per cassa”

L’art. 5 dell’attuale bozza della legge di stabilità 2017 introduce, a partire dal periodo d’imposta 2017, il regime di cassa per la tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata. La nuova disciplina, se da un lato presenta il vantaggio per cui la tassazione avviene sulla base delle fatture “effettivamente” incassate, dall’altro introduce delle rilevanti complicazioni nella gestione contabile.

SOMMARIO:

  • NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

  • IRRILEVANZA DELLE RIMANENZE

  • PASSAGGIO DI REGIME

  • SOGGETTI INTERESSATI

  • REGISTRI CONTABILI (INCASSI E PAGAMENTI)

  • MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE ALTERNATIVE

  • OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

  • OSSERVAZIONI CRITICHE AL NUOVO REGIME

Qualora l’attuale testo dell’art. 5 del disegno di legge di stabilità 2017 venisse confermato, cambierebbe in modo radicale il criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata.

Nuovi criteri di determinazione del reddito

Il reddito sarà determinato sulla base delle differenze fra:

RICAVI (art. 85 del T.U.I.R.) +
DIVIDENDI ED INTERESSI (art. 89 del T.U.I.R .)
SPESE SOSTENUTE =
DIFFERENZA

Tale differenza è aumentata dalle seguenti componenti:

RICAVI DA AUTOCONSUMO (art. 57 del T.U.I.R. )
PROVENTI IMMOBILIARI (art. 70 del T.U.I.R. )
PLUSVALENZE RATEIZZATE (art. 86 del T.U.I.R. )
SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 88 del T.U.I.R. )

A tale risultato vanno sottratte le seguenti voci:

MINUSVALENZE (art. 101 del T.U.I.R. )
SOPRAVVENIENZE PASSIVE (art. 101 del T.U.I.R. )
AMMORTAMENTI (art. 102 del T.U.I.R. )
ACCANTONAMENTI T.F.R. (art. 102 del T.U.I.R. )
Trattasi quindi di un principio di cassa “ibrido”.

Irrilevanza delle rimanenze

A partire dal 2017, in base alla radicale modifica rispetto al passato della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali, conseguenza che può anche costituire una semplificazione per i contribuenti, che non sono più tenuti, a fini fiscali, a redigere l’inventario.

Inoltre, nel primo periodo di applicazione del criterio di cassa (2017), il reddito è ridotto dell’importo delle rimanenze finali (del 2016), il che potrebbe anche portare ad azzerare il reddito dichiarato.

Per il sig. Mario Rossi, esercente l’attività di commercio al minuto pneumatici, l’ammontare delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016 è di 90.000 euro. Nel 2017, il reddito dichiarato ammonta a 40.000 euro.
In tale ipotesi, il reddito del 2017 viene interamente azzerato. In base ad una interpretazione letterale della norma, non è chiaro se l’eccedenza pari ad euro 50.000 (90.000 euro – 40.000 euro) sia riportabile nel 2018 ovvero sia “persa”.

Passaggio di regime

Come si verifica ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un passaggio da un regime per competenza a quello di cassa, è previsto un “regime transitorio”.

È disposto che, nel passaggio dal regime “per competenza” al regime di “cassa”, i ricavi e le spese che hanno concorso a formare il reddito in base al principio di competenza (2016) non rilevano nei periodi d’imposta successivi (2017).

Il sig. Bianchi Cornelio (agente di commercio) ha imputato 10.000 euro di provvigioni nel 2016, applicando il principio di competenza. Tali provvigioni vengono incassate nel 2017, nel quale non concorreranno a formare il reddito d’impresa.

Soggetti interessati

Il disegno di legge non apporta modifiche al limite di ricavi per avvalersi di tale regime, i quali rimangono invariati a:

LIMITE TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
400.000 euro Prestazioni di servizi
700.000 euro Altre attività

La differenza rispetto al passato consiste nel fatto che rilevano i ricavi “percepiti”.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività (ad esempio, bar + commercio al minuto di abbigliamento), si deve fare riferimento ai ricavi relativi all’attività prevalente, quindi a quella da cui derivano i maggiori ricavi.

Registri contabili (incassi e pagamenti)

La bozza del nuovo secondo comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che le imprese in contabilità semplificata devono annotare “cronologicamente” in due registri:

a)      REGISTRO I ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

  • importo;
  • generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
  • estremi della fattura o altro documento.
b)     ALTRO REGISTRO Con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, indicando:

  • generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
  • estremi della fattura o altro documento.

Nei due citati registri vanno annotati anche gli “altri componenti di reddito” (ad esempio, plusvalenze, ammortamenti, ecc.).

Il termine di annotazione è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di contabilizzazione alternative

Al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti contabili, la bozza del nuovo art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede due modalità alternative di contabilizzazione delle operazioni:

Adozione registri IVA “integrati”

È prevista la possibilità per cui i registri IVA di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 sostituiscano i due registri degli incassi e pagamenti, qualora sugli stessi vengano annotate anche le operazioni non soggette a registrazioni ai fini IVA.

Nel caso in cui l’imprenditore decida di avvalersi di tale possibilità:

  1. qualora nell’anno di annotazione nei registri IVA non avvenga l’incasso o il pagamento della fattura o altro documento (ad esempio: la fattura di acquisto merce di 4.000 euro viene annotata nel mese di dicembre 2017, ma il relativo pagamento avviene il 10 gennaio 2018), nei registri IVA del 2017 deve essere indicato l’importo complessivo degli incassi/pagamenti mancanti con l’indicazione delle fatture con le operazioni cui si riferiscono (nel nostro esempio nei registri IVA dovrà essere indicato l’importo di 4.000 euro oltre alla data e numero della fattura). Tale modalità di contabilizzazione, anche se notevolmente semplificata, impone comunque di monitorare i pagamenti e gli incassi per verificare in quale periodo d’imposta si sono verificati. Tale verifica dovrà essere molto puntuale, in particolare negli ultimi mesi del periodo d’imposta e nei primi mesi;

  2. i ricavi percepiti ed i costi sostenuti devono essere “separatamente” annotati nei registri IVA nel periodo d’imposta in cui sono incassati, indicando anche gli estremi della fattura/documento cui si riferiscono (sempre riprendendo il nostro esempio, l’annotazione di 4.000 euro dovrà avvenire nei registri IVA in data 10 gennaio 2018, annotando anche gli estremi della fattura).

Registrazione “semplificata”

La bozza del nuovo quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede una modalità di contabilizzazione assai semplificata. E’, infatti, disposto che, previa opzione triennale, è possibile procedere alle annotazioni nei registri IVA, senza le annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso:

  1. rimane l’obbligo di annotare nei registri IVA le operazioni non soggette ad IVA;

  2. per finalità “semplificative”, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Trattasi indubbiamente di un criterio di contabilizzazione molto semplificato, che prescinde dagli effettivi incassi/pagamenti e che, per alcuni versi, è ancora più semplice rispetto all’attuale contabilità semplificata, dato che vengono meno tutti i problemi connessi con il principio di competenza (quali, ad esempio: i ratei ed i risconti, la competenza delle provvigioni per agenti/rappresentanti di commercio, l’individuazione dell’ultimazione dei servizi ovvero il momento in cui il bene è stato consegnato).

Opzione per la contabilità ordinaria

E’ sempre ammessa la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, la quale ha effetto fino a revoca e come minimo per 3 anni.

Osservazioni critiche al nuovo regime

La possibilità di adottare il regime di cassa consente l’indubbio vantaggio di sottoporre ad imposizione fiscale solo le “fatture” effettivamente incassate, scongiurando la possibilità di assoggettare a tassazione dei ricavi, per i quali non si procede all’incasso (trattandosi in sostanza di crediti non esigibili, che potrebbero poi generare perdite su crediti).

L’introduzione dei nuovi criteri di contabilizzazione comporta che:

a. la nuova contabilità semplificata diventa sicuramente molto più complessa; “in sostanza” diventa una contabilità ordinaria, dalla quale si differenzia ben poco. Sono comunque presenti due modalità “semplificate” di contabilizzazione delle operazioni;

b. a parere di chi scrive, le imprese, che molto spesso sono di ridotte dimensioni, dovranno istituire un c/c bancario specifico per l’attività. Ciò comporta il sostenimento di maggiori costi amministrativi connessi al nuovo conto corrente bancario ed un “cambio di abitudini”, dato che non potrà essere utilizzato un c/c bancario “promiscuo” per l’impresa e per finalità personali;

c. le imprese che operano nel settore del commercio al minuto e nei pubblici esercizi, le quali incassano “subito” le somme dai propri clienti non trarranno alcun vantaggio. Anzi ne potrebbero uscire svantaggiate per due ordini di motivi: il primo connesso ai maggiori costi amministrativi che potrebbero generare dal nuovo “impianto contabile”. Inoltre, potranno verificarsi degli effetti negativi sul lato dei costi;

Un ristorante in data 20 dicembre 2017 acquista dei beni merce per un importo di 10.000 euro che utilizza per le feste natalizie e di fine anno. Il pagamento della fattura avverrà a 30/60/90 giorni; in tal caso i ricavi confluiranno nel periodo d’imposta 2017, mentre i costi saranno contabilizzati nel 2018.

d. alla possibilità concessa dalla bozza del nuovo quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 di prescindere dalla data di effettivo incasso/pagamento e di avvalersi della “finzione giuridica” in essa presente consegue una indubbia semplificazione. Particolarmente avvantaggiate da tale modalità saranno le imprese che incassano i corrispettivi in contanti ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: pubblici esercizi, commercianti al minuto).