Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicato nella GU n. 249 del 24 ottobre scorso, prevede una revisione di alcuni adempimenti IVA, fissando anche delle nuove scadenze di presentazione. La maggior parte delle novità in tema di IVA decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2017.
SOMMARIO:
- NUOVI ADEMPIMENTI
- LE ALTRE NOVITÀ AI FINI IVA
Nuovi adempimenti
A decorrere dal 1° gennaio 2017 saranno introdotti per i soggetti passivi IVA due nuovi adempimenti con cadenza trimestrale:
- comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché note di variazione: in tal caso si dovrebbe trattare del “vecchio” spesometro, ancorché con presentazione trimestrale. Da osservare che tali comunicazioni dovranno riportare i documenti in via analitica. Sembra, quindi, che non sarà possibile procedere con la comunicazione aggregata così come era previsto nello spesometro;
- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La disposizione in esame non sembra contenere né limiti oggettivi, né soggettivi; dovrebbero quindi essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti passivi IVA, a prescindere dagli importi, ovvero dalla tipologia giuridica del soggetto, fatti salvi i soggetti rientranti nel regime dei “minimi” ovvero “forfetari”, che sono comunque esclusi.
Le due comunicazioni sopra citate, che vanno effettuate telematicamente, sono da inviare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Scadenze trimestrali delle nuove comunicazioni dal 1° gennaio 2017 | |
1° trimestre | 31 maggio 2017 |
2° trimestre | 31 agosto 2017 |
3° trimestre | 30 novembre 2017 |
4° trimestre | 28 febbraio 2018 |
Le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
E’ previsto un credito d’imposta pari a 100 euro, utilizzabile dal 2018, per l’adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, ma solo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
Nuovi adempimenti in “pillole” | |
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché note di variazione | Dal 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ciascun soggetto passivo IVA dovrà trasmettere telematicamente i dati di tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
I dati, inviati in forma analitica secondo le modalità che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno contenere almeno:
Si tenga presente che per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, tornerà applicabile una sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000 euro. Sembra ragionevole ritenere che la sanzione massima dovrebbe riferirsi alla singola trasmissione del trimestre. Ancorché non indicato all’interno del D.L. in esame, sembra che in tal caso, in presenza di errori/omissioni, sia possibile procedere a ravvedimento operoso. La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3, D.M. 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici. |
Comunicazione delle liquidazioni IVA | Dal 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i soggetti passivi IVA dovranno inviare una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 100/1998 nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, comma 4 , D.P.R. n. 633/1972.
Le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Considerato che anche in tal caso la comunicazione è trimestrale sembra ragionevole ritenere che i soggetti con liquidazione IVA mensile dovranno comunicare a ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni IVA mensili. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa da 5.000 euro a 50.000 euro. Al riguardo il D.L. in esame ha precisato che quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito con modalità che saranno previste da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Si fa presente che tale comunicazione trimestrale è unica anche per coloro che esercitano più attività (quindi, una sola comunicazione per trimestre). Tale comunicazione si dovrà effettuare in presenza di liquidazioni con eccedenza di IVA a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. |
Le altre novità ai fini IVA
- Dal 1° aprile 2017 verrà modificata la disciplina applicabile ai depositi IVA, prevedendo, in particolare, che nelle operazioni di estrazione dal deposito a seguito delle quali i beni siano commercializzati o utilizzati in Italia, responsabile del versamento dell’IVA sarà il depositario, per conto del soggetto che estrae i beni;
- Dal 1° gennaio 2017 verranno abrogati:
- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12, D.P.R. n. 605/1973.
- Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 sarà abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list (art. 1, D.L. n. 40/2010).
- La dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 2017, andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo (quindi, 2018). Invece, per l’anno d’imposta in corso (2016) la dichiarazione IVA andrà presentata entro le scadenze ordinarie (quindi, 30 settembre 2017).
Riferimenti normativi
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4